DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI

DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI

Negli ultimi anni il numero di matrimoni in Italia è in continua diminuzione, mentre è in crescita quello delle coppie conviventi. Vista la rilevanza sociale del fenomeno, abbiamo deciso di dedicare questo articolo alla tematica, al fine di illustrare, seppur sinteticamente, come le convivenze siano regolate nel nostro ordinamento. Innanzitutto è opportuno segnalare come, nel corso degli anni, la giurisprudenza abbia in sempre più occasioni attribuito rilevanza costituzionale alla c.d. famiglia di fatto, evidenziando come la stessa trovi riconoscimento e tutela all’art.2 della Costituzione, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, attribuendo ai conviventi alcuni diritti. Tali interventi giurisprudenziali, unitamente alla sempre crescente rilevanza sociale del fenomeno, hanno indotto il Legislatore ad intervenire, mediante l’introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, la quale è andata ad individuare diritti ed obblighi facenti capo ai membri delle coppie conviventi in assenza di matrimonio. La normativa in parola è applicabile alle unioni di due persone maggiorenni, stabilmente unite tra loro da un legame affettivo di coppia e da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale, i cui membri non siano legati da rapporti di parentela, affinità o adozione, precedenti matrimoni o unioni civili, e che abbiano presentato al Comune di residenza un’autocertificazione in cui abbiano dichiarato di convivere sotto lo stesso tetto.

Tra le tutele più rilevanti offerte ai conviventi dalla succitata normativa spiccano le seguenti:

i) in caso di malattia o ricovero ospedaliero di uno dei partner, l’altro avrà diritto a fargli visita, ad assisterlo e ad accedere alle sue informazioni personali. Diritti che prima dell’entrata in vigore della normativa in parola erano attribuiti solamente al coniuge o ai parenti più stretti. Il convivente potrà attribuire al proprio partner la possibilità di prendere importanti decisioni in caso di sua malattia o morte (es. prestazione del consenso all’effettuazione di terapie in caso di coma o sopravvenuta incapacità di intendere e volere, possibilità di compiere scelte relative alla donazione degli organi, all’eventuale cremazione, ai funerali ecc.);

ii) estensione al convivente dei diritti attribuiti al coniuge dall’ordinamento penitenziario (es. diritto di visita in caso di carcerazione del partner);

iii) possibilità per il convivente di partecipare all’impresa famigliare del partner, con diritto a compartecipare alla gestione, ed a vedersi attribuire una quota degli utili e dei beni acquistati con questi ultimi oltre agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro s

iv) in caso di morte del partner a causa di un fatto illecito altrui (es. sinistro stradale), il convivente superstite avrà diritto al risarcimento del danno secondo i medesimi criteri individuati per il coniuge;

v) in caso di morte di uno dei conviventi, l’altro avrà diritto a continuare ad abitare per un periodo di due anni, o pari alla durata della convivenza, se superiore, ma comunque di non oltre cinque anni, nella casa famigliare di proprietà del defunto. La durata minima di tale diritto di abitazione è stata individuata in tre anni se il convivente superstite ha figli minori o disabili;

vi) se la casa di comune residenza è stata presa in locazione da uno solo dei partner, in caso di morte o recesso dal contratto di quest’ultimo, l’altro convivente potrà succedergli nella locazione;

vii) in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei conviventi, o di apertura di un’amministrazione di sostegno a suo carico, l’altro potrà essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno;

viii) in caso di cessazione della convivenza, qualora uno degli ex partner sia impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento e versi in stato di bisogno, avrà diritto a ricevere dall’altro un assegno alimentare (ossia quanto strettamente necessario a garantirgli la sopravvivenza) per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Non è invece stato previsto alcun diritto al mantenimento.

Al convivente non è stato riconosciuto alcun diritto successorio, e nemmeno il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del partner.

A tali carenze di tutela i conviventi potranno porre parzialmente rimedio mediante la redazione di un testamento. Inoltre, ai conviventi non trova diretta applicazione il regime della comunione legale dei beni, come invece accade alle coppie sposate, pertanto i conviventi dovranno regolare di volta in volta ed in piena autonomia i reciproci rapporti economici, o regolare tali aspetti in un contratto di convivenza, ove potranno essere recepite intese patrimoniali applicabili in costanza di rapporto (es. l’opzione per l’applicazione delle norme in materia di comunione legale dei beni) e nel periodo successivo alla cessazione della convivenza.

Tale contratto andrà redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, ed andrà poi trasmesso al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

In conclusione, l’intervento legislativo pare sicuramente apprezzabile, seppur migliorabile, avendo dotato di una normativa di riferimento un fenomeno sociale, quello delle convivenze, che da anni necessitava di essere regolamentato, anche per i suoi importanti risvolti sociali.

avv. Daniele Leonardi