Successioni

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L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Nella vita di tutti noi, prima o poi, capita purtroppo di doversi trovare a far fronte alla perdita di un congiunto, un evento doloroso, che porta con sé diverse conseguenze anche dal punto di vista giuridico, vedasi le vicende legate alla successione nel di lui patrimonio. Proprio su tale ultimo aspetto ci soffermeremo in quest’articolo, focalizzando la nostra attenzione sull’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario. È bene infatti specificare come coloro che siano chiamati, per legge o per testamento, a succedere nel patrimonio lasciato dal defunto, non diventino automaticamente eredi dello stesso. Ed infatti, alla morte del de cuius si apre la cosiddetta delazione ereditaria, con cui al chiamato all’eredità viene attribuito il diritto di scegliere se accettare o rinunciare all’eredità lasciata dal defunto. È solo in seguito all’accettazione dell’eredità che il chiamato acquista la qualità di erede. L’accettazione dell’eredità è un atto molto importante, da cui discendono rilevanti conseguenze giuridiche. La stessa può avvenire in maniera espressa, mediante una formale atto di accettazione, o tacita, mediante fatti e comportamenti da cui è possibile evincere la volontà del chiamato di accettare l’eredità (es. vendita di un bene ereditario). Nella maggior parte dei casi l’accettazione dell’eredità avviene senza il rispetto di alcuna particolare formalità, limitandosi i chiamati a porre in essere atti che presuppongono la loro volontà di accettare l’eredità. Tale modalità di accettazione comporta però alcuni rischi. Infatti, così facendo, il chiamato all’eredità diviene erede “puro e semplice”, e conseguentemente viene a crearsi uno stato di confusione tra il patrimonio personale dell’erede e quello da quest’ultimo ereditato. L’erede, infatti, subentrerà nella titolarità dell’intera universalità dei beni lasciatigli dal defunto, e quindi sia nei crediti che nei debiti di quest’ultimo, senza limitazioni. Pertanto, in presenza di debiti ereditari, i creditori del defunto potranno soddisfarsi illimitatamente anche sui beni personali dell’erede. Per evitare di rispondere dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale il chiamato può rinunciare all’eredità, o ricorrere all’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Tale tipologia di accettazione permette all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio personale da quello ereditato dal de cuius, e di rispondere dei debiti ereditari solamente nei limiti dei beni lasciatigli da quest’ultimo. Gli effetti del ricorso all’accettazione beneficiata sono ben individuati dall’art.490 c.c., il quale dispone che “l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede”. La limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari al solo valore dei beni ricevuti dal de cuius, è senz’altro uno degli effetti pratici più rilevanti conseguenti a tale modalità di accettazione dell’eredità. È proprio tale limitazione di responsabilità che rende consigliabile il ricorso all’accettazione beneficiata tutte le volte in cui vi sia incertezza o non si abbia piena contezza dell’entità del patrimonio lasciato dal defunto, così da evitare spiacevoli sorprese. Ed è sempre per tale ragione che il legislatore ha reso obbligatorio il ricorso all’accettazione con beneficio di inventario nei casi in cui a succedere nel patrimonio del defunto siano chiamati soggetti deboli, quali i minori, gli interdetti, e gli inabilitati. Per l’effettuazione dell’accettazione con beneficio di inventario è necessario rispettare specifiche formalità dettagliatamente previste dalla legge a pena di decadenza. Non potendo soffermarci in questa sede sulle singole norme dettate in materia, ci si limita qui a rilevare come il legislatore abbia regolamentato in maniera diversa l’accettazione beneficiata dell’eredità effettuata da chi è in possesso dei beni ereditari, da quella effettuata dal chiamato non in possesso di tali beni. Il chiamato in possesso di beni ereditari dovrà redigere l’inventario entro tre mesi decorrenti dal giorno di apertura della successione o dalla notizia della delazione. A tale operazione provvederà un Notaio o un Cancelliere nominato dal Tribunale competente. Qualora il chiamato all’eredità lasci decorrere il termine di tre mesi dianzi indicato senza redigere l’inventario, diventerà erede puro e semplice, e quindi dovrà rispondere anche con il proprio patrimonio personale degli eventuali debiti ereditari lasciati dal defunto. Redatto l’inventario, nell’ipotesi in cui il chiamato non abbia ancora dichiarato se intende o meno accettare l’eredità, dovrà rendere tale dichiarazione nel termine di quaranta giorni dall’ultimazione dell’inventario. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del beneficio d’inventario, e l’assunzione da parte del chiamato della qualità di erede puro e semplice, con le conseguenze dianzi esposte. Qualora il chiamato non sia in possesso di beni ereditari, potrà accettare l’eredità, sia con beneficio d’inventario che in modo puro e semplice, nel termine di dieci anni. Decorso tale termine il diritto ad accettare l’eredità si prescrive. Tale chiamato, una volta che avrà dichiarato di voler accettare l’eredità con beneficio d’inventario, dovrà redigere l’inventario nel termine di tre mesi dall’effettuazione di tale dichiarazione. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la sua decadenza dal beneficio d’inventario. Qualora invece il chiamato abbia fatto redigere l’inventario prima di decidere se accettare o meno l’eredità, dovrà dichiarare la propria volontà di accettare la medesima con beneficio di inventario entro quaranta giorni dall’ultimazione dell’inventario. La mancata osservanza di tale termine comporterà per l’erede la decadenza dal beneficio, e pertanto l’assunzione della qualità di erede puro e semplice, con le conseguenze sopra meglio esposte. Come è possibile osservare anche solo da questa breve trattazione, l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario possiede diversi elementi di complessità, pertanto, qualora ci si dovesse trovare ad essere chiamati a succedere nel patrimonio di un congiunto di cui non sia possibile conoscere con esattezza l’esposizione debitoria, è consigliabile farsi assistere da un professionista competente in materia, al fine di evitare spiacevoli sorprese.

avv. Daniele Leonardi