Il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato

Il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato

Una tematica talvolta trascurata, ma di sicuro interesse, è quella relativa alla spettanza della pensione di reversibilità in capo al coniuge divorziato in caso di premorienza dell’ex partner. Infatti, in presenza di determinati presupposti, il coniuge divorziato potrà beneficiare della pensione di reversibilità, ciò anche in concorso con l’eventuale nuovo coniuge del defunto.

Le erogazioni effettuate dall’Ente previdenziale in favore dei familiari più stretti del de cuius, volte a garantirne la sussistenza, vengono nel gergo comune indistintamente identificate con il termine reversibilità. In realtà, è più corretto parlare di “pensione ai superstiti”, genus nell’ambito del quale si possono distinguere due diverse tipologie di trattamento: la “pensione indiretta”, erogata in favore dei familiari del defunto qualora quest’ultimo non fosse stato ancora pensionato al momento della sua morte; la “pensione di reversibilità”, prestazione erogata in favore dei familiari del de cuius nell’ipotesi in cui quest’ultimo, alla data del decesso, fosse già beneficiario di un assegno pensionistico.

I beneficiari di tali trattamenti sono:

  • il coniuge o la parte di un’unione civile. Non possono invece usufruirne i conviventi;
  • il coniuge separato, purché il defunto fosse iscritto all’Ente previdenziale prima della sentenza di separazione. Sul punto è bene osservare come, secondo la recente giurisprudenza, anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la separazione potrà beneficiare di tali trattamenti;
  • il coniuge divorziato, qualora sia titolare di un assegno divorzile a carico del defunto e non abbia contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti essere stato iscritto all’Ente di previdenza prima della sentenza di divorzio. Qualora, in seguito al divorzio il defunto si fosse risposato, la pensione di reversibilità dovrà essere ripartita tra il coniuge superstite e quello divorziato. In caso di morte di uno dei titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto verrà attribuita l’intera quota della pensione;
  • i figli. In particolare ne avranno diritto: i minori di 18 anni; gli studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e non svolgenti alcuna attività lavorativa; gli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea (ma non oltre i 26 anni di età), a carico del genitore deceduto e non svolgenti attività lavorativa; inabili di qualunque età qualora fossero a carico del genitore deceduto al momento della sua morte;
  • i nipoti purché abbiano meno di 18 anni e fossero a carico del defunto al momento della sua morte;
  • in mancanza di coniuge, figli e nipoti, i genitori purché abbiano compiuto i 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, e fossero a carico del de cuius al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili ove siano inabili al lavoro, e fossero a carico del defunto al momento della sua morte.

Tra i beneficiari della reversibilità, in presenza di particolari requisiti, vi è quindi anche il coniuge divorziato. In particolare, per poter beneficiare di tale trattamento, quest’ultimo dovrà essere titolare di un assegno divorzile, non aver contratto un nuovo matrimonio, e l’ex partner defunto dev’essere iscritto all’Ente previdenziale da prima della sentenza di divorzio. Non avrà quindi diritto alla reversibilità il coniuge divorziato cui non sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento, o che abbia ricevuto un assegno una tantum (ossia in un’unica soluzione). Sul punto, si rileva come, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che riconosca all’ex coniuge un assegno divorzile, il medesimo non potrà richiedere la reversibilità, nemmeno qualora si sia venuto a trovare in condizioni che lo avrebbero legittimato a richiedere l’assegno in parola al defunto, o in quella in cui, per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.

Se il defunto in seguito al divorzio non si è risposato, l’intera pensione di reversibilità spetterà al coniuge divorziato superstite ove ricorrano i requisiti ex lege previsti.  Ove invece, dopo il divorzio, il defunto si sia risposato, la pensione di reversibilità dovrà essere ripartita tra il coniuge superstite e quello divorziato. Sul punto, l’art. 9 co.3 L.898/1970 prevede che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. Pertanto il trattamento dovrebbe essere ripartito tra il coniuge superstite e quello divorziato tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni. Ma la giurisprudenza ha in più occasioni statuito come tale criterio non sia l’unico da prendere in considerazione ai fini di detta ripartizione, dovendosi considerare anche lo stato di bisogno dei superstiti.

Nel determinare l’esatta ripartizione della reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato il giudice dovrà pertanto tener conto non solo della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche delle parti al momento della morte del defunto, e dell’importo dell’assegno divorzile.

Da ultimo, si rileva come per ottenere la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato dovrà citare in giudizio sia l’Ente previdenziale che il coniuge superstite.

Avv. Daniele Leonardi

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