L’usucapione speciale della piccola proprietà rurale

L’usucapione speciale della piccola proprietà rurale

In passato ci siamo già occupati di usucapione, ossia di quella modalità di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale (es. servitù di passaggio) che si realizza attraverso l’esercizio su di un bene di un possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto protrattosi per un determinato periodo di tempo individuato dalla legge. In questo articolo andremmo a trattare una determinata tipologia di usucapione, quella relativa alla piccola proprietà rurale.

Il legislatore ha infatti disciplinato in maniera particolare l’usucapione relativa alla piccola proprietà rurale, con lo scopo di agevolare la regolarizzazione dei titoli di proprietà e delle intestazioni relativamente a terreni situati nelle zone montane ed in aree “depresse”, cercando di favorire coloro che si sono dedicati alla coltivazione di detti fondi, anche al fine di promuovere la prosecuzione dell’attività agricola in aree particolarmente svantaggiate.

Tale è lo spirito della Legge 346/1976, che ha inserito nel nostro codice civile l’art.1159 bis c.c..

Tale norma, al suo primo comma, dispone che “la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”, termine inferiore rispetto a quello di vent’anni previsto per l’usucapione ordinaria di beni immobili. L’applicazione di tale norma è stata poi estesa dal quarto comma del medesimo articolo anche ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, ma aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge (ossia un reddito dominicale inferiore alle vecchie 350.000 Lire).

Come si evince dalla formulazione dell’articolo dianzi citato, la norma permette l’acquisto a titolo originario del solo diritto di proprietà sui fondi rustici, non di altri diritti reali (es. servitù di passaggio).

Presupposto fondamentale per potersi avvalere di tale speciale normativa è che oggetto di usucapione sia un fondo rustico, inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. È quindi necessario che il fondo sia destinato in concreto all’esercizio dell’attività agraria, e costituisca un’autonoma unità produttiva. Anche dal punto di vista urbanistico il terreno dovrà quindi avere una destinazione agricola, solo in tal caso si potrà parlare di fondo rustico. Il terreno dovrà poi trovarsi all’interno di un comune classificato montano (in Trentino quasi tutti lo sono), o possedere un reddito dominicale inferiore alle vecchie 350.000 Lire.

Per poter essere riconosciuti proprietari di un fondo ai sensi dell’art.1159 bis c.c. è poi necessario provare di aver posseduto il terreno per quindici anni. Al fine di velocizzare l’iter volto ad ottenere il riconoscimento della proprietà sulla piccola proprietà rurale per intervenuto usucapione è stato istituito un apposito procedimento. Ciò è stato fatto per favorire la regolarizzazione della proprietà rurale in capo a chi per anni ha coltivato terreni siti in zone svantaggiate, rendendoli produttivi, favorendo così la crescita dell’economia rurale.  Tale procedimento prevede che l’usucapente, al fine di vedersi riconoscere il diritto di proprietà sul fondo coltivato, potrà proporre ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il terreno, indicando le prove documentali e orali necessarie per consentire al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti ex lege previsti ai fini dell’acquisto per usucapione del fondo. La domanda così proposta è soggetta a particolari forme di pubblicità, quali l’affissione per novanta giorni agli albi del Tribunale competente e del comune in cui si trova il terreno oggetto della procedura, e la pubblicazione sul B.U.R..

Il ricorso andrà poi notificato a coloro che risultano essere titolari di diritti reali sul terreno oggetto della domanda, ed a coloro che nei vent’anni precedenti abbiano iscritto contro il ricorrente o i suoi danti causa una domanda giudiziale non perenta volta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sul fondo oggetto della procedura. Contro il cennato ricorso potrà proporre opposizione chiunque vi abbia interesse, e sulla stessa deciderà il Tribunale con sentenza.

In caso di mancata opposizione, invece, il Giudice procederà all’acquisizione del materiale probatorio indicato in ricorso, assumendo, se del caso, le opportune informazioni. Terminata tale fase il Giudice provvederà con decreto. In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà proporre reclamo avverso tale decisione.

In caso di accoglimento del ricorso, invece, il provvedimento di riconoscimento della proprietà in capo al ricorrente per intervenuto usucapione speciale sarà pubblicizzato mediante affissione per novanta giorni sugli albi del Tribunale competente e del comune in cui è sito il fondo oggetto del procedimento, nonché, per una volta, sul B.U.R.. Ciò per consentire a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione avverso tale provvedimento.

Il decreto di riconoscimento della proprietà per intervenuto usucapione speciale emesso all’esito del procedimento dianzi descritto è titolo idoneo per iscrivere l’acquisto nei registri immobiliari, ma non è idoneo al passaggio in giudicato, limitandosi ad istituire una presunzione di appartenenza del bene in capo al beneficiario del medesimo, fino a quando, a seguito di opposizione o di altro autonomo giudizio, non venga emessa apposita pronuncia di accertamento della proprietà.

Tale natura del decreto di riconoscimento della proprietà avrebbe potuto provocare non pochi problemi nella fase di trasferimento dei fondi. Per questo il legislatore ha espressamente stabilito che sono fatti salvi i diritti che i terzi in buona fede abbiano acquistato da colui che è stato riconosciuto proprietario in virtù del cennato decreto, purché l’acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto iscritto anteriormente all’annotazione della domanda giudiziale volta a far valere sull’immobile un diritto incompatibile con quello riconosciuto in decreto.

avv. Daniele Leonardi