È possibile spostare una servitù di passaggio?

Negli ultimi mesi sono giunte diverse richieste di chiarimenti in materia di servitù. In particolare ci è stato più volte richiesto se sia o meno possibile spostare il sedime di una servitù di passaggio già intavolata. La tematica potrebbe essere di estremo interesse per molti, e pertanto andremo ad analizzarla, seppur riassuntivamente, nel presente articolo.
Innanzitutto è bene precisare che la servitù di passaggio è un diritto reale posto a carico di un fondo, detto servente, che consente al proprietario di un altro terreno, chiamato dominante, di passare attraverso il fondo servente per raggiungere una strada pubblica o un’altra proprietà.
Ciò premesso, evidenziamo sin d’ora come in via generale il nostro ordinamento non ammetta la possibilità di spostare il sedime della servitù di passaggio, fatte salve alcune particolari ipotesi ex lege previste. Il primo comma dell’art. 1068 c.c. stabilisce infatti che “il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente”.
Vi sono però alcune ipotesi, espressamente previste dalla legge, in cui è consentito trasferire il sedime di una servitù di passaggio. Il secondo comma dell’art.1068 c.c. prevede infatti che “tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
La norma subordina quindi la possibilità da parte del titolare del fondo servente di ottenere lo spostamento del tracciato della servitù alle seguenti condizioni:
i) che le originarie modalità di esercizio della servitù siano divenute maggiormente gravose per il fondo servente o impediscano al proprietario tale terreno di effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti. La maggiore gravosità dell’esercizio della servitù per il fondo servente cui fa riferimento la norma può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei terreni interessati, anche dalla mutata utilizzazione del fondo servente da parte del suo titolare, ma deve in ogni caso trarre origine da fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la servitù fu costituita. Lo spostamento giustificato dalla necessità di effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti non richiede invece la necessità di condurre una comparazione
tra la situazione esistente all’epoca in cui fu istituita la servitù e quella presente al momento in cui viene richiesto il trasferimento della stessa, ciò in quanto va garantita al proprietario del fondo servente la possibilità di effettuare le predette attività, in attuazione del principio per cui la servitù deve arrecare al fondo servente il minor aggravio possibile. Lo spostamento del sedime della servitù potrà però essere richiesto solamente se il trasferimento della stessa sia realmente necessario per consentire l’esecuzione delle cennate opere.
ii) Va offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo per l’esercizio del suo diritto di passo. Sul punto è bene precisare che, essendo impossibile che il nuovo passaggio abbia caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso precedentemente in essere, la valutazione in ordine alla congruità del passaggio offerto va condotta effettuando una comparazione globale tra i due passaggi, quello originario e quello proposto, verificando se i due transiti garantiscano o meno al proprietario del fondo dominante la possibilità di godere in modo analogo del proprio terreno.
È poi consentito al proprietario del fondo dominante di chiedere lo spostamento della servitù di passaggio se tale trasferimento sia per lui di grande vantaggio e non comporti alcun danno per il fondo servente.
Il terzo comma dell’art. 1068 c.c. prevede infatti che “il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente”. Anche in questo caso la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla norma andrà condotta tenendo conto delle peculiarità del singolo caso.