SEPARAZIONE CON ADDEBITO COS’È? QUALI SONO LE SUE CONSEGUENZE?

Un tema spesso oggetto di dibattito è quello della separazione con addebito. L’uso di tale terminologia è frequente nella quotidianità ma in pochi conoscono con precisione a cosa ci si riferisce quando si parla di separazione con addebito e quali siano le sue conseguenze.

Nell’analizzare la materia partiamo dal disposto dell’art.151 c.c., recante rubrica “separazione giudiziale”, ove è previsto che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Dalla norma si ricava innanzitutto che l’addebito della separazione ad uno dei coniugi può essere pronunciato solamente nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale e su espressa domanda a tal fine formulata da almeno una delle parti in causa. Affinché la separazione possa essere addebitata ad uno dei coniugi è necessario che:
i) venga accertata la violazione da parte del coniuge di uno dei doveri nascenti dal matrimonio (es. dovere di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione);
ii) che tale violazione sia stata la causa della crisi coniugale e dell’intollerabilità della convivenza. Entrambi i citati presupposti devono pertanto sussistere. A mero titolo esemplificativo, al fine di ottenere una pronuncia di addebito non sarà sufficiente provare che il partner ha commesso un tradimento, essendo necessario dimostrare anche che tale tradimento sia stata la causa dell’intollerabilità della convivenza e della fine del matrimonio.
Il giudice, in presenza di apposite domande formulate dalle parti in causa, potrà anche addebitare la separazione ad entrambi i coniugi ove ritenga che entrambi abbiano violato i doveri derivanti dal matrimonio ed abbiano così contribuito a rendere intollerabile la convivenza.
Ciò detto, ci soffermiamo ora sulle conseguenze derivanti da un’eventuale pronuncia di addebito.
Primo rilevante effetto di tale pronuncia è la perdita del diritto al mantenimento da parte del coniuge cui sia stata addebitata la separazione. L’art.156 co.1 c.c. è infatti chiaro nell’affermare che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Resta però salvo il diritto del coniuge cui sia stata addebitata la separazione ad ottenere un assegno alimentare nel caso in cui versi in stato di bisogno e non possa sostenersi autonomamente. Sul punto è bene ricordare come l’ammontare dell’assegno di mantenimento sia di regola assai più elevato rispetto a quello degli alimenti. Questi ultimi, infatti, vengono corrisposti su ordine del giudice solamente in favore del soggetto che si trovi in stato di effettivo bisogno e sia incapace di provvedere al proprio sostentamento, ed il loro ammontare è rapportato a quanto strettamente necessario per la vita del soggetto bisognoso.
Altra rilevante conseguenza della pronuncia di addebito è che il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti dell’ex partner. Tuttavia tale soggetto, ove sia titolare di assegno alimentare, avrà diritto ad ottenere un assegno alimentare vitalizio da porsi a carico dell’eredità del partner deceduto. Sul punto è bene in ogni caso precisare che i diritti successori sull’eredità lasciata dal coniuge vengono comunque meno con la pronuncia di divorzio. L’addebito della separazione non comporta invece la perdita del diritto alla pensione di reversibilità.
Inoltre, il coniuge cui è stata addebitata la separazione è tenuto, ove richiesto, a risarcire all’ex partner, non colpito da pronuncia di addebito, i danni da quest’ultimo eventualmente patiti a causa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Da ultimo è bene precisare come la pronuncia di addebito possa non avere conseguenze in tema di affidamento dei figli. Tale ultimo aspetto sarà infatti regolato dalla normativa in materia, ove il legislatore, in attuazione del principio della bigenitorialità, prevede il generale ricorso all’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, riservando l’affido esclusivo a specifici casi in cui un affido condiviso possa procurare pregiudizi al minore. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, a cui è stata addebitata la separazione, non è di per sé sola idonea ad impedire l’affidamento della prole a tale soggetto, in quanto la violazione di detti doveri non si traduce necessariamente anche in un pregiudizio per il figlio. A mero titolo esemplificativo il coniuge infedele potrà comunque essere un buon genitore. Diverso è invece il caso in cui la pronuncia di addebito si fondi sull’accertamento di comportamenti violenti, in tal caso il giudice potrà optare per l’affidamento esclusivo del minore all’altro coniuge.
La materia è delicata, pertanto, in presenza di una crisi coniugale, prima di intraprendere ogni iniziativa, sarà opportuno rivolgersi ad un legale il quale potrà fornirvi gli strumenti più adeguati per gestire al meglio le varie fasi della separazione.