Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) proroga le agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2023 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 31/12/2022), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

N.B: questo indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

  • Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (vedi tabella al piede pagina).

ALIQUOTA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della Legge n.232/2016 (Industria 4.0).

Alle imprese che effettuano investimenti in beni controllati da sistemi computerizzati (Industria 4.0 – macchine per carico/scarico, macchine per sollevamento e manipolazione automatizzati..), viene riconosciuto il seguente credito:

  • per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2022 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 31/12/2021).
    • 50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 30% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.
  • per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 31/12/2022).
    • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.

Investimenti in beni materiali nuovi

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (limite massimo di spesa pari 2 milioni €) viene riconosciuto un credito pari a:

  • 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2022 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 30/12/2021). N.B: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working, la misura del credito ammonta al 15%.
  • 6% del costo, se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 31/12/2022).

Investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016 (software).

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali (software, sistemi e piattaforme per la progettazione..), viene riconosciuto un credito pari al 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (con relativo ordine accettato e pagamento di acconto nella misura del 20% entro il 31/12/2022).

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire:

  • dall’anno di entrata in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali nuovi;
  • dall’anno della loro interconnessione per quelli Industria 4.0 (Allegato A e B).

N.B: potranno compensare tutte le tipologie di debiti che vengono pagati con il modello F24 tra i quali ricordiamo l’IVA, i contributi INPS, le ritenute per i dipendenti, l’IMIS, le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi.

Per gli investimenti diversi da Industria 4.0 effettuatati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

N.B: Il credito d’imposta non ha scadenza per cui se non usufruito nel periodo previsto (3 o 5 anni a seconda della norma) potrà essere riportato negli esercizi successivi fino al suo esaurimento.

Il credito d’imposta è trasferibile ai soci di società di persone, ma non può essere ceduto a terzi.

ADEMPIMENTI

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero dello Sviluppo economico una comunicazione (manca decreto attuativo), questo al fine di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta – ai fini dei controlli successivi – sono tenuti a conservare – pena la revoca del beneficio – la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito: “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n.178/2020”. è prevista la regolarizzazione delle fatture sprovviste della dicitura.

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni “Industria 4.0” devono produrre:

  • una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 per i beni il cui costo non supera 300.000 euro;
  • nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata (NEWS) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da considerarli interconnessi al sistema aziendale.

CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d’imposta è ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione, deve essere direttamente riversato entro il termine per il versamento dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le sopraindicate ipotesi (non verranno applicate sanzioni e interessi).

SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Se durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione dello stesso col sistema aziendale (con gli stessi adempimenti contabili indicati precedentemente).

TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Redazione