RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI

SPESE AFFRONTATE DAL CONVIVENTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DESTINATA ALLA VITA COMUNE DI PROPRIETÀ DEL PARTNER: COSA ACCADE SE LA CONVIVENZA VIENE A CESSARE?

In questo articolo ci occuperemo di una situazione molto frequente e di comune interesse, quella relativa al destino delle spese affrontate da un convivente per la ristrutturazione della casa adibita a comune abitazione di proprietà del partner ove la convivenza venga a cessare.  

Molto spesso, infatti, le coppie che intendono avviare una convivenza stabiliscono la propria residenza nella casa di proprietà di uno dei membri della coppia, affrontando assieme le spese necessarie a rendere l’abitazione più rispondente alle loro esigenze, talvolta sostenendo spese, anche rilevanti, di ristrutturazione. Fino a che il progetto di vita comune prosegue non sorgono questioni di sorta tra i membri della coppia, ma le cose cambiano quando la convivenza viene a cessare. In tale ultimo caso il convivente non proprietario dell’immobile che ha sostenuto delle spese per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex partner solitamente non tarda a richiedere a quest’ultimo il rimborso delle spese così sostenute. Ma tale richiesta di rimborso è legittima? 

La giurisprudenza si è più volte pronunciata su tale fattispecie, e ci ha fornito una risposta ben precisa a tale quesito. In linea generale, ove in costanza di convivenza le spese per la ristrutturazione della casa dell’ex partner destinata alla vita comune della coppia siano state spontaneamente affrontate dal convivente non proprietario dell’immobile, quest’ultimo, alla cessazione del rapporto, non avrà diritto ad ottenere dall’ex partner la restituzione delle spese così effettuate.  

La giurisprudenza è infatti costante nell’affermare che, in tal caso, “l’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale, sempre che […] l’attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”, applicando al caso l’art. 2034 c.c. ai sensi del quale “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali”.  

Conseguentemente, ove le spese per la ristrutturazione dell’immobile dell’ex partner siano state sostenute dal convivente non proprietario durante la convivenza, per la casa destinata alla vita comune della coppia, ed in misura proporzionata alle proprie condizioni economiche, la richiesta di restituzione delle spese così affrontate verrà con ogni probabilità rigettata.  

Diverso parrebbe essere il discorso ove le spese affrontate dal convivente non proprietario siano sproporzionate rispetto ai propri reddito e patrimonio, ed esorbitino quindi dal normale contributo alla vita comune, ammettendo in tal caso la giurisprudenza il convivente non proprietario all’esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ex partner per consentirgli il recupero, quantomeno parzialmente, delle somme versate. La spesa può considerarsi sproporzionata quando, per entità e destinazione, superi ciò che può ragionevolmente qualificarsi come normale contribuzione alla vita comune e risulti inadeguata rispetto alle sostanze, alle capacità reddituali ed alle condizioni sociali di chi l’ha effettuata.  

A mero titolo esemplificativo la giurisprudenza ha ritenuto che la compartecipazione del convivente non proprietario al pagamento delle rate del mutuo contratto dall’ex partner proprietario della casa adibita a residenza comune per effettuare lavori di ristrutturazione su tale immobile fosse proporzionata, ritenendo tale contributo corrispondente a quanto sarebbe stato speso dalla coppia per un eventuale canone di locazione, respingendo quindi la domanda avanzata dal convivente non proprietario volta ad ottenere la restituzione degli importi così versati. 

L’azione di ingiustificato arricchimento parrebbe essere esperibile dal convivente non proprietario anche nel caso in cui quest’ultimo abbia sostenuto delle spese di ristrutturazione relative ad un immobile dell’ex partner diverso da quello destinato alla vita comune, venendo in quest’ultimo caso meno il carattere solidaristico della spesa, non potendosi inquadrare la fattispecie nell’adempimento ai doveri morali o sociali derivanti dalla convivenza. 

Il convivente non proprietario potrà poi richiedere all’ex partner la restituzione delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa di proprietà di quest’ultimo, anche nel caso in cui le parti abbiano espressamente regolato la situazione, ad esempio stipulando un contratto di mutuo o un accordo in base al quale le spese affrontate dal convivente non proprietario per la ristrutturazione dell’immobile adibito a comune abitazione andranno restituite a quest’ultimo in caso di cessazione del rapporto. Ovviamente tali accordi dovranno essere comprovati dal convivente non proprietario nell’eventuale giudizio dal medesimo intrapreso nei confronti dell’ex partner per ottenere la restituzione degli importi versati per la ristrutturazione della casa di proprietà di quest’ultimo, ed è quindi consigliabile che vengano messi per iscritto.  

In conclusione, si consiglia al convivente che si accinga a sostenere spese rilevanti per la ristrutturazione della casa di comune abitazione di proprietà del partner ad affrontare la questione con quest’ultimo, regolamentando sin da subito la sorte di tali esborsi nell’ipotesi in cui la convivenza dovesse cessare, avvalendosi se del caso della consulenza del proprio legale di fiducia. 

avv. Daniele Leonardi