REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Nelle giornate del 22 e 23 marzo 2026 si terrà il referendum sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
In questo articolo andremmo quindi ad esporre sinteticamente i contenuti di tale normativa, evidenziando le principali novità dalla stessa introdotte.
La nuova Legge separa le carriere della magistratura requirente (i c.d. pubblici ministeri) e giudicante (i giudici chiamati a decidere le controversie), fino ad oggi unitarie. In particolare, la separazione delle carriere è stata esplicitata all’art.102 Cost., il cui nuovo testo, come modificato dalla riforma, stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano, altresì, le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Le concrete modalità con cui avverrà tale separazione delle carriere, ove il vaglio referendario dovesse essere superato, saranno disciplinate con successive leggi di attuazione.
Ma la riforma va a incidere principalmente sul Consiglio Superiore della Magistratura (noto anche con l’acronimo CSM), ossia l’organo di autogoverno della magistratura, previsto dai Costituenti per garantire l’autonomia e l’indipendenza di quest’ultima. Tale organo attualmente si occupa di tutti i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati (es. assunzione tramite concorso pubblico, la loro assegnazione alle varie sedi giudiziarie, il loro trasferimento, l’attribuzione di promozioni ecc.) fino alla cessazione dal servizio. Provvede poi al reclutamento ed alla gestione delle attività dei magistrati onorari, ed è competente a giudicare sulle condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Il CSM esprime pareri sui disegni di legge che interessano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia e può avanzare proposte per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia. Inoltre, tale organo può inviare al Parlamento, tramite il Ministro della Giustizia, una Relazione annuale sullo stato della giustizia, segnalando problemi ed avanzando proposte.
Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica, e dello stesso fanno parte il Presidente della Suprema Corte di Cassazione ed il Procuratore Generale presso tale Corte.
I restanti membri sono eletti:
i) per 2/3 da tutti i magistrati (c.d. membri togati) tra i magistrati che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, giudici di merito
(ossia magistrati che esercitano la loro professione presso i Tribunali e le Corti di Appello), e pubblici ministeri che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
ii) per un 1/3 dal Parlamento tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (c.d. membri laici). Tra questi ultimi viene eletto il Vicepresidente del CSM, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento ed esercita le funzioni delegategli da quest’ultimo.
I membri del CSM restano in carica per quattro anni.
La riforma va ad incidere notevolmente sul CSM modificandone struttura, competenze e modalità di nomina dei componenti. Innanzitutto, il CSM viene diviso in due distinti organi, il Consiglio Superiore della magistratura requirente ed il Consiglio Superiore della magistratura giudicante, il primo sarà l’organo di autogoverno della magistratura requirente (i c.d. pubblici ministeri), il secondo di quella giudicante (i giudici chiamati a decidere le controversie). I due organi saranno composti: per un terzo da soggetti estratti a sorte da un elenco composto da professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di carriera approvato dal Parlamento in seduta comune (c.d. membri laici); e per due terzi rispettivamente da magistrati requirenti e giudicanti estratti a sorte (c.d. componenti togati). Tale ultima previsione va ad innovare notevolmente la previgente disciplina, prevedendo che i membri c.d. togati non siano più eletti dai magistrati, ma estratti a sorte tra gli stessi.
I due Consigli Superiori saranno entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, ed il Vicepresidente degli stessi andrà scelto tra i c.d. componenti laici degli stessi. Del Consiglio Superiore della magistratura requirente farà parte anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, mentre del Consiglio Superiore della magistratura giudicante farà parte anche il Presidente della Corte di Cassazione. I membri dei due Consigli Superiori resteranno in carica per quattro anni.
I due Consigli Superiori vengono privati della potestà disciplinare sui magistrati, ed infatti la riforma prevede l’istituzione un’Alta Corte disciplinare a cui viene affidata la giurisdizione esclusiva in materia disciplinare sulla magistratura sia giudicante che requirente. L’Alta Corte disciplinare sarà composta da 15 giudici, di cui: 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di carriera; 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; e 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso degli stessi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.
Il Presidente dell’Alta Corte sarà eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o quelli sorteggiati dall’elenco approvato dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte resteranno in carica per quattro anni. Le decisioni dell’Alta Corte potranno essere impugnate, anche per motivi di merito, dinnanzi alla stessa Alta Corte, senza la partecipazione dei membri che hanno concorso all’adozione della decisione impugnata.
Ciò detto con riferimento alle principali modifiche introdotte dalla riforma, è bene segnalare come il referendum che si terrà nel prossimo mese di marzo, ai sensi dell’art.138 Cost., non sarà un referendum abrogativo, ma confermativo, e pertanto per la sua validità non è prevista la necessità di raggiungere alcun quorum. Votando “si” al quesito referendario ci si dichiarerà favorevoli all’entrata in vigore della riforma, mentre votando “no” ci si opporrà alla stessa.
Per ragioni di spazio abbiamo potuto riportare in questo articolo solamente le principali modifiche introdotte dalla riforma, ma vista l’importanza dei temi dalla stessa trattati invitiamo i Lettori ad approfondirne adeguatamente i contenuti, così da poter esprimere un voto consapevole al prossimo referendum.

