QUALI SONO I POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Nell’edizione de “Il Melo” del mese di gennaio ci siamo occupati dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, evidenziando i tratti salienti della normativa dettata in materia. In questo articolo, in ragione dei numerosi quesiti giunti alla nostra redazione, andremo a vedere quali sono i poteri conferiti dall’ordinamento all’amministratore di sostegno.
Ciò premesso, è innanzitutto opportuno evidenziare come, ai sensi dell’art. 404 c.c., l’amministrazione di sostegno possa trovare applicazione nei confronti di una persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Per l’applicazione della misura in parola è quindi necessario che nel caso concreto concorrano i due requisiti sopra indicati: quello di tipo soggettivo, consistente nella presenza di una menomazione fisica o psichica, e quello di natura oggettiva, consistente nell’impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi.
L’istituto in parola mira a tutelare gli interessi delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della propria vita quotidiana, limitando nel minor modo possibile la loro capacità, fornendo al soggetto fragile una tutela personalizzata, che tenga conto delle sue fragilità ed al contempo non vada ad incidere eccessivamente sulla capacità di agire dello stesso, preservandone così la dignità. L’amministratore di sostegno affianca e talvolta sostituisce il beneficiario nello svolgimento delle varie incombenze della vita quotidiana, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Per questo motivo il Giudice Tutelare dovrà valutare attentamente le peculiarità del caso concreto, verificando quale sia il grado di capacità di agire del soggetto fragile, ed all’esito di tale valutazione decidere se disporre o meno la nomina di un amministratore di sostegno, individuando in caso di nomina i poteri da attribuire allo stesso. In particolare, nel decreto di nomina il Giudice Tutelare dovrà indicare i poteri attribuiti all’amministratore di sostegno, specificando gli atti che quest’ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e quelli che l’amministrato può compiere solo con la sua assistenza. Nel primo caso l’amministratore di sostegno avrà la rappresentanza esclusiva del beneficiario, mentre nel secondo affiancherà l’amministrato nel compimento degli atti in parola.
A mero titolo esemplificativo all’amministratore di sostegno può essere affidato l’incarico di occuparsi della salute dell’amministrato o della gestione del patrimonio di quest’ultimo, incassando stipendi e pensioni, e ripianando eventuali esposizioni debitorie. Ma l’amministratore di sostegno può anche essere incaricato di presentare in nome e per conto del beneficiario istanze e domande presso enti pubblici (es. Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.) o istituti di credito.
Nel decreto di nomina verranno indicati i limiti, anche periodici, alle spese che l’amministratore di sostegno potrà sostenere con il denaro di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, e verrà individuata la periodicità con cui l’amministratore di sostegno dovrà relazionare il giudice in ordine all’attività svolta ed alle condizioni di vita personale e sociale dell’amministrato. Peraltro, è bene evidenziare come quest’ultimo conservi la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, potendo compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze della vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno deve svolgere il proprio incarico con diligenza, tenendo prioritariamente conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informando tempestivamente quest’ultimo circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare qualora vi sia un dissenso con l’amministrato. In caso di contrasto sarà il Giudice Tutelare ad adottare con decreto motivato i provvedimenti più opportuni.
Qualora l’amministratore di sostegno compia atti in violazione di disposizioni di legge o eccedenti l’oggetto dell’incarico ed i poteri conferitigli dal giudice, tali atti potranno essere annullati su istanza dello stesso amministratore di sostegno, del pubblico ministero, dell’amministrato o dei suoi eredi ed aventi causa.
Parimenti possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, anche gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Tali azioni si prescrivono nel termine di cinque anni decorrente dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.
In caso di morte dell’amministrato la procedura di amministrazione di sostegno si estinguerà, ma la sua chiusura non avverrà nell’immediato, posto che la stessa verrà decretata dal Giudice Tutelare solamente dopo che l’amministratore di sostegno avrà dato formale notizia del decesso dell’amministrato, depositando agli atti del procedimento il certificato di morte di quest’ultimo, unitamente al rendiconto finale della propria gestione.
In conclusione, l’amministratore di sostegno ricopre un incarico di grande importanza e responsabilità, che andrà espletato con diligenza, tenendo in prioritario conto i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, nell’ottica di garantire la dignità di quest’ultimo, e di assicurare all’amministrato una vita serena e decorosa.

