AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: DI COSA SI TRATTA?

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: DI COSA SI TRATTA?

Nella società odierna, caratterizzata dall’incremento della popolazione in età avanzata, il numero delle persone “fragili” è in costante aumento. Di qui l’esigenza di individuare strumenti efficaci in grado di tutelare gli interessi di tali soggetti. Tra le misure più significative previste a tale scopo dal nostro ordinamento vi è l’amministrazione di sostegno.

Tale strumento, introdotto dalla L. 6/2004, consente di tutelare gli interessi delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della propria vita quotidiana, limitando nel minor modo possibile la loro capacità.

L’istituto in parola consente infatti di fornire al soggetto fragile una tutela personalizzata, che tiene conto delle sue esigenze e della sua concreta situazione.

Ai sensi dell’art. 404 c.c. l’amministrazione di sostegno potrà trovare applicazione nei confronti di una persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Per l’applicazione della misura in parola è quindi necessario che nel caso concreto concorrano i due requisiti sopra indicati: quello di tipo soggettivo, consistente nella presenza di una menomazione fisica o psichica, e quello di natura oggettiva, consistente nell’impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi. Tali presupposti devono essere legati l’un l’altro da un rapporto di causalità.

Così l’amministrazione di sostegno potrà essere utilizzata per tutelare persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche (es. ritardo mentale, ludopatia ecc.) o da infermità fisiche (es. handicap fisici e motori, persone in stato vegetativo ecc.).

Legittimati a chiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono, tra gli altri: lo stesso beneficiario della misura, il di lui coniuge o la persona con lui stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il Pubblico Ministero. Sono poi tenuti a richiedere l’attivazione di un’amministrazione di sostegno anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona, ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’applicazione di tale misura.

L’attivazione di un’amministrazione di sostegno va chiesta con apposito ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale – Volontaria Giurisdizione nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del potenziale beneficiario della misura.

Tale ricorso può essere proposto anche senza l’ausilio di un legale, il cui patrocino è tuttavia consigliato. Il ricorso dovrà contenere: l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente; le generalità del ricorrente e del potenziale beneficiario; la specificazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario; il nominativo e il domicilio del ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del potenziale beneficiario; le ragioni che giustificherebbero la nomina di un amministratore di sostegno, con specificazione degli eventuali atti di natura personale o patrimoniale da compiersi con urgenza. Per consentire al Giudice Tutelare di adattare al meglio l’istituto alla persona del potenziale beneficiario sarà poi opportuno descrivere le condizioni di vita di quest’ultimo, nonché le sue condizioni psico-fisiche ed economico-patrimoniali.

Depositato il ricorso, ove sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare potrà nominare anche d’ufficio, inaudita altera parte, un amministratore di sostegno provvisorio, incaricandolo di adottare i provvedimenti necessari per la cura del beneficiario e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Tale misura potrà essere revocata o confermata all’esito dell’istruttoria.

Ove non vi siano ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare fisserà con decreto un’udienza in cui provvederà, tra le altre cose, ad effettuare l’audizione del potenziale beneficiario e delle persone indicate dall’art. 406 c.c. (es. i di lui prossimi congiunti). Normalmente la fase istruttoria del procedimento si esaurisce qui, ma il Giudice Tutelare, può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento (es. consulenza tecnica sulla capacità ed autonomia del potenziale beneficiario).

Svolta l’istruttoria, ove il Giudice Tutelare ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di che trattasi, emetterà un decreto motivato con cui provvederà alla nomina dell’amministratore di sostegno.

L’art. 408 c.c. contiene un elenco di soggetti a cui tale incarico dovrebbe essere conferito in via preferenziale (es. soggetti designati dallo stesso beneficiario, persone conviventi o aventi uno stretto legame col beneficiario ecc.). Tuttavia, nel procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare avrà esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario. Pertanto, ove il Giudicante lo ritenga opportuno, potrà conferire tale incarico anche ad un soggetto terzo (es. un avvocato, un commercialista ecc.).

Nel decreto di nomina, tra le altre cose, il Giudice Tutelare indicherà l’oggetto dell’incarico ed i poteri conferiti all’amministratore di sostegno (es. atti che potrà compiere in nome e per conto del beneficiario, spese che potrà sostenere utilizzando il patrimonio di cui il beneficiario ha la disponibilità ecc.). Il Giudice Tutelare, nel decidere quali poteri attribuire all’amministratore di sostegno, terrà conto delle peculiarità del caso concreto.

Tale caratteristica dell’istituto, permette all’amministrazione di sostegno di adattarsi a situazioni anche molto diverse tra loro, garantendo un efficace tutela dei diritti e della dignità del beneficiario. Tuttavia, la corretta attuazione della normativa qui sinteticamente trattata necessita di politiche che favoriscano sia l’operato dei Giudici Tutelari che degli amministratori di sostegno, funzioni che, per la loro importanza sociale, necessitano senz’altro di maggior supporto.

avv. Daniele Leonardi