LA NUOVA LEGGE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
In questo articolo ci occuperemo di un tema di estrema attualità, quello dell’intelligenza artificiale.
L’uso di tali sistemi è ormai sempre più diffuso, e sono moltissime le aziende ed i professionisti che quotidianamente li impiegano nell’esercizio della propria attività. Se da un lato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha favorito un rapido sviluppo tecnologico, dall’altro il suo incauto impiego può portare alla lesione dei diritti, anche fondamentali, delle persone. Di qui l’esigenza di regolamentare l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, cui ha cercato di dare una prima risposta l’Unione Europea emanando il Regolamento 2024/1689, meglio noto come “AI Act”, cui il nostro Legislatore ha cercato di dare attuazione attraverso la Legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre.
L’articolo 3 del Regolamento 2024/1689, integralmente ripreso dal nostro Legislatore, definisce il sistema di intelligenza artificiale come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.
La nuova L. 132/2025, in attuazione della normativa europea, ha cercato di individuare i principi da porre alla base dell’uso di tali sistemi, regolando settori in cui l’uso dell’intelligenza artificiale può avere un impatto particolarmente rilevante sui diritti dei singoli e della collettività.
In particolare, il Legislatore ha adottato un approccio “antropocentrico”, volto a tutelare la centralità dell’essere umano, e ad affidare a quest’ultimo il controllo nei processi decisionali ove i sistemi di intelligenza artificiale vengono impiegati. Nel dettaglio, l’art. 3 della Legge 132/2025 stabilisce che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, sicurezza, proporzionalità, protezione dei dati personali, riservatezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre viene espressamente previsto che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare l’autonomia e il potere decisionale dell’uomo, né ostacolare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali.
La nuova legge è andata poi a disciplinare alcuni specifici settori, ove è particolarmente importante tutelare i diritti delle persone e della collettività dinanzi ad un uso incauto o distorto dei sistemi di intelligenza artificiale, quali, a mero titolo esemplificativo: la sanità, la pubblica amministrazione e l’attività giudiziaria.
In ambito sanitario è stato previsto che l’intelligenza artificiale possa essere impiegata per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie, lo sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, ed utilizzata dai medici come strumento di supporto alla loro attività, restando però questi ultimi i titolari del potere decisionale ed i responsabili delle diagnosi effettuate. Inoltre l’intelligenza artificiale non potrà essere utilizzata per selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
Anche nelle pubbliche amministrazioni l’intelligenza artificiale potrà essere utilizzata per efficientare l’azione della pubblica amministrazione, aumentandone la produttività. Tuttavia il suo utilizzo dovrà avvenire nel rispetto dei canoni di sicurezza, affidabilità e trasparenza, e solamente come strumento di aiuto e supporto all’operato dei funzionari, i quali rimangono gli unici titolari del potere decisionale e responsabili dei provvedimenti e dei procedimenti in cui è stata utilizzata l’intelligenza artificiale. Discorso analogo vale anche per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria. Con riferimento a tale settore, particolarmente rilevante è quanto previsto dall’art.15 della L. 132/2025, ove è previsto che ogni decisione in ordine all’interpretazione ed all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e all’adozione dei provvedimenti è sempre riservata al magistrato. La nuova normativa dedica spazio anche al trattamento dei dati personali connesso all’uso di sistemi di intelligenza artificiale, ribadendo come lo stesso debba avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e prevedendo la necessità che le informazioni sul trattamento siano fornite all’utente con linguaggio chiaro e comprensibile, così da garantire una piena consapevolezza dei rischi.
Il Legislatore ha poi inteso contrastare la diffusione dei c.d. deepfake, introducendo all’art. 612-quater del nostro codice penale il nuovo reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, per cui è prevista la pena alla reclusione da uno a cinque anni. Intervento da molti richiesto al fine di limitare l’uso distorto dei sistemi di intelligenza artificiale ed i gravi danni che da tale uso possono derivare ai singoli individui ed alla collettività.
In conclusione, la nuova Legge 132/2025, i cui contenuti sono stati solo in parte trattati nel presente intervento per evidenti ragioni di spazio, ha cercato di trovare un bilanciamento tra le esigenze sempre più pressanti di una rapida evoluzione tecnologica e la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone e della collettività, una delle sfide più importanti che ci troveremo ad affrontare nel prossimo futuro.

