Corte penale internazionale

Corte penale internazionale

Cos’è e quali iniziative ha intrapreso con riferimento al conflitto Russo-Ucraino?

Nelle ultime settimane, in seguito all’esacerbarsi del conflitto in Ucraina, ed alla scoperta degli ormai tristemente noti fatti di Bucha, i media sempre più spesso parlano della Corte Penale Internazionale. Pertanto, dopo esserci soffermati nel precedente numero de “Il Melo” sulla N.A.T.O, in quest’articolo tratteremo, seppur in estrema sintesi e senza pretesa di completezza, anche di tale importante istituzione internazionale.

L’istituzione della Corte Penale Internazionale, seppur avvenuta in tempi relativamente recenti, affonda le proprie radici nel periodo immediatamente successivo alla fine della seconda guerra mondiale, ed in particolare nell’esperienza dei noti processi di Norimberga e Tokyo. Fu in quel periodo che si comprese l’importanza del mantenimento della pace, nonché la necessità di evitare con ogni forza i conflitti e le atrocità che da essi conseguono. Da tali ideali nacque il progetto di creare un’istituzione competente a giudicare e punire i crimini di guerra. Fu così che nel 1948, l’Assemblea Generale dell’ONU, nella Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio, sancì la possibilità per gli Stati di deferire i giudizi sui crimini di genocidio ad un tribunale internazionale appositamente costituito. Gli anni della “guerra fredda”, connotati dalle grandi tensioni internazionali tra Occidente ed Unione Sovietica, rallentarono e di fatto bloccarono tale progetto, su cui si tornò a lavorare solamente all’inizio degli anni Novanta, sotto l’impulso di diverse organizzazioni non governative. Solo dopo l’esperienza dei Tribunali internazionali istituiti per giudicare sui crimini commessi nei conflitti avvenuti nell’Ex Jugoslavia ed in Rwanda, si arrivò, nel luglio del 1998 alla firma dello Statuto di Roma, entrato in vigore il 1° luglio 2002, ed alla conseguente nascita della Corte Penale Internazionale. Non fanno però parte del Trattato Stati Uniti, Russia, Cina, e nemmeno l’Ucraina. La Corte ha sede all’Aja, nei Paesi Bassi, ed ha il compito di perseguire i crimini internazionali commessi dagli individui, non dagli Stati. I suoi Giudici sono eletti dall’Assemblea degli Stati parte, tra persone di comprovate qualità morali, imparzialità ed integrità, e rimangono in carica per nove anni (non rinnovabili). L’Assemblea nomina anche il Procuratore e i suoi aggiunti che resteranno in carica anch’essi per nove anni (non rinnovabili) al cui Ufficio spetta l’esercizio dell’azione penale.

La Corte esercita le proprie funzioni ed i propri poteri solo in presenza di un crimine di sua competenza commesso nel territorio o da un cittadino di uno Stato parte, tale limite è però superabile qualora uno stato “non parte”, con una formale dichiarazione, affermi di accettarne la competenza (come ha fatto l’Ucraina nel 2014).

La giurisdizione della Corte è estesa anche agli Stati non firmatari dello Statuto di Roma quando sia il Consiglio delle Nazioni Unite a deferirle situazioni in cui potrebbero essere stati commessi crimini di una certa gravità a livello internazionale, come nel caso del genocidio, inteso come “l’atto commesso nell’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. 

La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale solamente sulle persone fisiche, ed è competente a giudicare i crimini più gravi a livello internazionale, ossia: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione.

Rientrano nel concetto di crimini di guerra le violazioni delle norme che disciplinano i conflitti armati (es. Convenzioni di Ginevra del 1949) e le gravi violazioni di leggi ed usi consolidati nell’ambito del diritto internazionale. A mero titolo esemplificativo sono considerati crimini di guerra: l’omicidio volontario, la tortura ed i trattamenti inumani,  la causazione di grandi sofferenze e/o lesioni all’integrità fisica o alla salute, distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; attacchi intenzionali contro i civili, contro beni che non sono obiettivi militari, contro edifici di culto, ospedali, monumenti e beni storici ed artistici, contro mezzi e persone delle missioni di soccorso umanitario e di peace keaping; uso di gas tossici e di armi biologiche; stupro; riduzione in schiavitù; deportazione degli occupati ecc.. I crimini contro l’umanità sono invece quelli specificamente elencati all’art. 7 della Convenzione istitutiva della Corte (es. omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamento, tortura, stupro, violenze sessuali, persecuzione contro un gruppo per ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso ecc.), commessi con consapevolezza nel corso di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili.

Nel 2010 è stata attribuita alla Corte anche la competenza a giudicare sul crimine di aggressione, inteso come la “pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945”. È atto di aggressione “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato”.

A mero titolo esemplificativo rientrano in tale definizione l’invasione, i bombardamenti, il blocco dei porti, l’attacco con forze armate o con eserciti mercenari. Con riferimento al conflitto russo-ucraino il Procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha annunciato di aver aperto un’indagine che riguarderà tutti gli atti commessi a partire dal 21 novembre 2013, ed includerà “tutte le accuse passate e presenti di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell’Ucraina da qualsiasi persona”. Il Procuratore non cita tra i crimini perseguiti quello di aggressione. Ciò perché, non essendo Russia ed Ucraina parte del Trattato, la Corte non potrà esercitare la propria giurisdizione su tale crimine. Lo scopo del Procuratore è quello di raccogliere le prove necessarie a stabilire quali e quanti crimini siano stati e verranno commessi, identificare i loro autori, ed avviare un’azione dinanzi alla Corte per punire i soggetti che, in seguito ai necessari accertamenti, ne saranno ritenuti responsabili.

avv. Daniele Leonardi