IL TESTAMENTO OLOGRAFO

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Molto spesso abbiamo affrontato questioni ereditarie evidenziando come al fine di prevenire conteziosi e complicazioni legate alle imposte da versare sia opportuno pianificare per tempo la propria successione. Il nostro ordinamento ci offre diversi strumenti utilizzabili al fine di giungere ad una corretta pianificazione successoria, tra questi un ruolo particolarmente rilevante ha senz’altro il testamento.

Il nostro ordinamento disciplina alcune tipologie di testamento. Le più rilevanti sono quelle riportate all’art. 601 c.c. dedicato alle forme ordinarie di testamento, ivi individuate nel testamento olografo ed in quello per atto di notaio, fattispecie, quest’ultima, in cui sono compresi il testamento pubblico e il testamento segreto.

In questa sede ci occuperemo della forma più comune di testamento, quello olografo, che può essere redatto da ciascuno di noi senza alcun costo, non essendo richiesto per la sua stesura l’intervento di alcun professionista.

Le modalità di redazione del testamento olografo sono disciplinate dagli artt. 602 c.c. e seguenti. In particolare, l’art. 602 c.c. prevede che per la valida redazione di un testamento olografo lo stesso “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. L’omissione di uno di questi requisiti può comportare, a seconda dei casi, la nullità o l’annullabilità della scheda testamentaria.

La prima importante regola che un testatore deve seguire per redigere un valido testamento olografo è quindi quella di scrivere le disposizioni testamentarie integralmente di proprio pugno. L’inosservanza di tale precetto comporta infatti, ai sensi dell’art. 606 c.c., la nullità della scheda testamentaria. Ne consegue che non è possibile redigere un testamento con la macchina da scrivere o al computer. Peraltro, nel valutare il rispetto del requisito dell’autografia del testamento la giurisprudenza ha assunto un’interpretazione assai restrittiva, affermando che tale requisito viene meno in tutti i casi in cui una parte del testamento, anche di minima entità ed importanza, sia riconducibile all’intervento di terze persone, non rilevando al riguardo l’importanza sostanziale della parte eterografa.

A mero titolo esemplificativo, in applicazione di tale principio è stata dichiarata la nullità del testamento in cui un soggetto diverso dal testatore era intervenuto sulla scheda testamentaria sostituendo la parola “lasciare” con quella “donare”. Chi è intenzionato a redigere un testamento olografo lo dovrà quindi scrivere integralmente di proprio pugno, con la scrittura abitualmente utilizzata, tentando di scrivere nella maniera più chiara e leggibile possibile, ed evitando, per quanto possibile, di ricorrere a correzioni.

Il testamento olografo va sempre sottoscritto da parte del testatore, pena la nullità della scheda testamentaria. La sottoscrizione va solitamente apposta in calce alle disposizioni testamentarie, possibilmente subito dopo le stesse. Qualora la scheda testamentaria sia composta da più pagine, si consiglia di firmare ogni pagina dell’atto. è possibile sottoscrivere il testamento anche utilizzando il proprio pseudonimo, purché lo stesso sia tale da determinare con certezza l’identità del testatore. Per prudenza si consiglia però di sottoscrivere la scheda testamentaria indicando sempre il proprio nome e cognome.

Il testatore non deve poi dimenticare di indicare luogo e data di redazione del proprio testamento.

La data è infatti un requisito molto importante per il testamento, in quanto, in presenza di più schede testamentarie, permette di individuare quale di queste debba prevalere. La data deve essere completa, ed indicare il giorno, il mese e l’anno in cui la scheda testamentaria è stata redatta.

La giurisprudenza ha ritenuto valide anche le cosiddette datazioni “per relationem” (es. Pasqua 2017), purché in grado di determinare in modo univoco la data in cui il testamento è stato redatto. La data può essere posta sia all’inizio che alla fine delle disposizioni testamentarie.

Qualora il testamento non riporti l’indicazione della data in cui è stato redatto o la stessa risulti essere incompleta, chiunque vi abbia interesse potrà chiedere l’annullamento della scheda testamentaria. Tale azione si prescrive nel termine di cinque anni.

L’osservanza di queste semplici regole permette a chiunque di poter redigere un testamento olografo in maniera formalmente corretta. La semplicità di tali prescrizioni non deve però indurre in inganno.

Infatti nel determinare i contenuti delle singole disposizioni testamentarie il testatore dovrà tener conto dei vincoli posti dalla normativa di settore, tecnicamente tra le più complesse del nostro panorama normativo (vedasi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le norme disciplinanti la quota di riserva spettante ai legittimari, le diverse tipologie di legato, la collazione e l’imputazione delle liberalità effettuate in vita dal testatore ecc.). Pertanto, si suggerisce a chiunque intenda redigere un testamento di farsi consigliare ed assistere da un legale o da un notaio.

avv. Daniele Leonardi